Art. 326.
(Processi verbali per violazioni    accertate   fuori   degli   spazi
                              doganali)

  I  processi  verbali  concernenti  le violazioni del presente testo
unico e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e'
demandata  alle  Dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori
degli  spazi doganali e per le quali puo' aver luogo la estinzione ai
sensi  dell'art.  334  o  per oblazione od a norma dell'art. 15 della
legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  sono trasmessi, a cura dei pubblici
ufficiali   che   li   hanno  redatti,  alla  dogana  competente  per
territorio.  Questa,  qualora  le  violazioni non vengano estinte nei
modi   sopraindicati,   provvede  all'invio  dei  verbali  stessi  al
procuratore    della    Repubblica   presso   il   tribunale   ovvero
all'intendente   di   finanza   rispettivamente   competenti  per  il
procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della pena
pecuniaria,  corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo
dell'articolo precedente.