Art. 326. (Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali) I processi verbali concernenti le violazioni del presente testo unico e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle Dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali puo' aver luogo la estinzione ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora le violazioni non vengano estinte nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero all'intendente di finanza rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della pena pecuniaria, corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.