Art. 327.
            (Invio dei verbali all'autorita' giudiziaria)

  I  processi  verbali  per  i  redati  per  cui  non e' ammessa, ne'
l'oblazione, ne' l'estinzione ai sensi dell'art. 334, sono trasmessi,
a  cura  dei  pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore
della  Repubblica  presso il tribunale competente per il procedimento
penale.
  Nei  casi  di  cui  al precedente articolo, copia di detti processi
verbali  e',  contemporaneamente,  trasmessa,  a  cura  degli  stessi
pubblici  ufficiali,  alla  dogana  competente,  la quale comunica al
procuratore  della  Repubblica  le  indicazioni di cui al comma terzo
dell'art. 325.