Art. 328.
     (Contestazione delle violazioni per infedele dichiarazione)

  Nei casi di vertenza fra la dogana e l'operatore disciplinati dalle
disposizioni  del  presente  testo  unico,  alla  contestazione delle
contravvenzioni   e   degli   illeciti  amministrativi  per  infedeli
dichiarazioni  doganali puo' procedersi solo dopo che lo accertamento
sia divenuto definitivo.
  Non si fa luogo alla contestazione delle violazioni predette quando
la  vertenza  fra la dogana e l'operatore in ordine allo accertamento
concerna  la  qualificazione  di  merci  che non siano previste dalla
tariffa  dei  dazi doganali di importazione approvata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  giugno  1965, n. 723, e successive
modificazioni,   per   le  quali  debba  intervenire  il  decreto  di
assimilazione  di  cui all'art. 4 delle disposizioni preliminari alla
tariffa medesima.