Art. 329. (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando) Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti. Le precedenti disposizioni non si applicano: a) quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza; b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.