Art. 329.
   (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando)

  Quando  il  delitto  di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli
aeromobili,  sui  veicoli  di  qualsiasi  genere, nelle stazioni, sui
treni,  negli  stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi
pubblici  o  in  altri  luoghi  aperti  al  pubblico, il capitano, il
comandante,  il  vettore,  il capostazione, il capotreno, l'Ente o la
persona  da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o
il  proprietario,  sono  rispettivamente  tenuti  al pagamento di una
somma  pari  all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia
persona   da  essi  dipendente  o  sottoposta  alla  loro  autorita',
direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
  Le   persone  e  gli  enti  suddetti  sono,  inoltre,  solidalmente
responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.
  Le precedenti disposizioni non si applicano:
    a)  quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato da una
regione,  da  una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro
autorita', direzione o vigilanza;
    b)  ai  soprastanti  all'esercizio di trasporti, per i delitti di
contrabbando commessi dai viaggiatori.