Art. 33.
               (Costruzione ed esercizio di aeroporti)

  L'autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio di qualsiasi
aeroporto,   anche   privato,  non  puo'  essere  concessa  senza  ii
preventivo  accordo  con  il  Ministero  delle  finanze ai fini della
vigilanza doganale.