Art. 330. 
      (Solidarieta' di enti e privati. Conversione della pena) 
 
  Per il pagamento della  somma  indicata  nell'articolo  precedente,
sono  obbligati  solidalmente:  il  capitano   con   l'armatore;   il
comandante dell'aeromobile con la societa' di navigazione  o  con  il
proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le
linee gestite dall'industria privata, con la societa' concessionaria. 
  Qualora anche le persone e gli enti, menzionati in questo  articolo
e nel precedente quali obbligati civilmente per  il  pagamento  della
multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato,  alla
conversione della  pena  della  multa  in  quella  della  reclusione,
secondo le norme del codice penale. 
  Si osservano, in quanto  siano  applicabili,  le  disposizioni  del
codice di procedura penale e  della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,
relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli  Enti
civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.