Art. 331. (Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali) Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare al loro dipendenti le disposizioni di questa legge, per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.