Art. 331.
   (Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni doganali)

  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 9 della legge 7 gennaio 1929,
n.   4,  le  persone  rivestite  dell'autorita'  o  incaricate  della
direzione o vigilanza, sono tenute a far osservare al loro dipendenti
le  disposizioni  di questa legge, per la cui violazione e' stabilita
la pena dell'ammenda.