Art. 332.
                          (Casi di arresto)

  Fermo  quanto  e'  disposto nel codice di procedura penale circa la
liberta' personale dell'imputato, il colpevole dei reati preveduti in
questa legge e' arrestato quando non e' nota la sua identita', ovvero
quando  si  tratta  di  straniero  che  non  da'  idonea  cauzione  o
malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende.
  La  liberazione  non  puo'  essere  ordinata fino a che l'identita'
personale  del  colpevole  non  e' stata accertata, o, trattandosi di
straniero,  fino  a  che  questi  non  ha  prestato  la cauzione o la
malleveria.  Tuttavia,  la detenzione del colpevole non puo' superare
il  massimo  della  pena stabilita dalla legge per il reato di cui e'
imputato,  od  i  tre  mesi  quando  contro  di  lui  si  procede per
contravvenzione.
  Quando  egli  debba  essere  scarcerato  ne  e'  dato  avviso  alla
autorita' di pubblica sicurezza.
  I  provvedimenti  relativi alla liberazione dell'arrestato spettano
al  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  nella  cui
circoscrizione il reato e' stato accertato, se alla scarcerazione non
deve  provvedere  altra  autorita'  giudiziaria a norma del codice di
procedura penale.
  L'intendente  di  finanza e la dogana hanno l'obbligo di comunicare
di  urgenza  al  procuratore della Repubblica qualsiasi circostanza o
qualsiasi  atto  o  provvedimento,  che possa influire sullo stato di
detenzione del colpevole.