Art. 333.
                         (Cose sequestrate)

  Le  cose  sequestrate  per reati preveduti dal presente testo unico
sono  prese  in  custodia  dalla  dogana  piu'  vicina  al  luogo del
sequestro.  Per  assicurare l'identita' e la conservazione di esse si
osservano,  in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344,
345 e 346 del codice di procedura penale.
  Nei   procedimenti   per   reati,  i  provvedimenti  relativi  alla
restituzione  ed  alla  vendita  delle cose sequestrate sono ordinati
d'urgenza dall'Autorita' giudiziaria che procede all'istruzione od al
giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.