Art. 335.
              (Oblazione in materia contravvenzionale)

  L'oblazione ai sensi dell'art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
e'  ammessa  anche  per le contravvenzioni, il cui massimo non supera
lire  cinquantamila.  In questi casi l'amministrazione doganale puo',
quando  ricorrano  particolari  circostanze,  determinare la somma da
pagare  per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto
del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo.
  Sulla  domanda  di  oblazione  ai  sensi  dell'art.  14 della legge
predetta,  e'  competente  a  provvedere  l'Amministrazione  doganale
qualunque  sia  la  misura  dell'ammenda,  osservate,  nel  resto, le
disposizioni della legge medesima.