Art. 337.
  (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca)

  Le  somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme
ricavate  dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono
devolute per meta' all'erario.
  L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue:
    a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un
massimo   di   lire  cinquantamila  per  ogni  impiegato  o  militare
accertatore  e  per  ogni  accertamento.  L'importo  delle  quote  da
assegnare  ai  militari  della  Guardia  di finanza verra' versato al
Fondo  di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con
le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
    b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o
al  fondo  di  previdenza  del  personale  degli uffici tecnici delle
imposte  di  fabbricazione  e  dei  Laboratori chimici delle dogane e
delle  imposte  indirette  o al Fondo di assistenza per i finanzieri,
secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a
quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla
Guardia  di  finanza.  Se  la  scoperta  delle infrazioni e' fatta da
persone  non  appartenenti  al  personale  anzidetto, questa quota e'
devoluta al fondo di assistenza per i finanzieri;
    c)  due  parti  al  fondo costituito a disposizione del direttore
generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2
aprile  1886,  n.  3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la
scoperta  del  contrabbando,  con  le norme di cui all'art. 119 della
legge n. 20 del 26 gennaio 1896;
    d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo servizio da
cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;
    e) cinque parti, con un massimo di lire cinquemila, al ricevitore
della dogana che ha la gestione della violazione.
  La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e'
devoluta  agli enti indicati alla lettera b), secondo la appartenenza
degli scopritori.