Art. 338.
            (Obbligo del pagamento dei diritti doganali)

  Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dallo obbligo del
pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto
del contrabbando sia stata sequestrata.
  A  tale  pagamento  e' obbligato, solidalmente con il colpevole del
contrabbando, anche il ricettatore.