Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti doganali) Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dallo obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.