Art. 339.
      (Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione)

  Le  pene  comminate  dalle  leggi  speciali  relative ai divieti di
importazione  e  di  esportazione  si  applicano senza pregiudizio di
quelle  stabilite dal presente testo unico, quando il fatto sia anche
punibile ai termini di esso.