Art. 34.
               (Diritti doganali e diritti di confine)

  Si  considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana
e'  tenuta  a  riscuotere  in  forza  di una legge, in relazione alle
operazioni doganali.
  Fra  i  diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi
di  importazione  e  quelli  di  esportazione,  i prelievi e le altre
imposizioni   all'importazione   o   all'esportazione   previsti  dai
regolamenti  comunitari  e  dalle  relative  norme di applicazione ed
inoltre,  per  quanto concerne le merci in importazione, i diritti di
monopolio,  le  sovrimposte  di  confine  ed  ogni  altra  imposta  o
sovrimposta di consumo a favore dello Stato.