Art. 341.
(Applicabilita'  delle  disposizioni  penali  doganali  ai delitti di
           contrabbando previsti dalla legge sui monopoli)

  Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di
contrabbando  che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera.
In tali casi, pero', le pene da applicare sono quelle stabilite dalla
legge  di  monopolio, sempreche' siano piu' gravi di quelle stabilite
dal presente testo unico.
  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di cui agli articoli 10 ed 11
della legge 3 gennaio 1951, n. 27.