Art. 341. (Applicabilita' delle disposizioni penali doganali ai delitti di contrabbando previsti dalla legge sui monopoli) Le disposizioni di questo titolo sono applicabili anche ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera. In tali casi, pero', le pene da applicare sono quelle stabilite dalla legge di monopolio, sempreche' siano piu' gravi di quelle stabilite dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27.