Art. 343.
(Comunicazione di notizie e documenti   ad  autorita'  amministrative
                               estere)

  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  finanziaria  di  fornire, a
condizioni  di reciprocita', alle competenti autorita' amministrative
di  Paesi  esteri,  informazioni, certificazioni, processi verbali ed
altri  documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di
regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o
all'uscita delle merci.