Art. 343. (Comunicazione di notizie e documenti ad autorita' amministrative estere) E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di fornire, a condizioni di reciprocita', alle competenti autorita' amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali ed altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.