Art. 344.
  (Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero)

  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione finanziaria di permettere, a
condizioni  di  reciprocita',  che i propri dipendenti depongano come
testimoni   nei   procedimenti   civili,  penali  ed  amministrativi,
riguardanti materia doganale, che fossero instaurati in Paesi esteri.
Le  indennita'  spettanti  ai  dipendenti  predetti sono a carico del
Paese  o  della  parte  privata  che  ne ha chiesto la citazione come
testimoni.