Art. 344. (Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero) E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di permettere, a condizioni di reciprocita', che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati in Paesi esteri. Le indennita' spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.