Art. 345. (Contestazioni fra le dogane e le amministrazioni delle ferrovie e delle poste) In caso di mancato arrivo a destinazione delle merci spedite sotto vincolo doganale, a cura dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale, da un punto all'altro del territorio doganale ovvero in caso di differenze di quantita' o qualita' riscontrate all'arrivo a destinazione di dette merci, la dogana competente ne informa immediatamente l'amministrazione interessata ai fini del recupero dei relativi diritti doganali. Qualora a tal riguardo insorgano contestazioni e' redatto apposito verbale che, sottoscritto dai funzionari delle due parti, viene rimesso, unitamente ai documenti relativi alla spedizione, alla commissione istituita con il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 408, per quanto concerne l'amministrazione ferroviaria, od alla commissione istituita con il decreto ministeriale 18 febbraio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 29 maggio 1964, e successive modificazioni e proroghe, per quanto concerne l'Amministrazione postale. Compete alle commissioni predette: a) di accordare sanatoria a favore dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale per i diritti in contestazione quando sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che l'irregolarita' non si sia effettivamente verificata o che non vi sia stata una immissione in consumo nel territorio doganale delle merci mancanti; b) di determinare gli elementi per l'accertamento dei diritti doganali dovuti dall'amministrazione ferroviaria o da quella postale qualora quelli rilevabili dai documenti doganali, di trasporto o commerciali non siano stati dalla Dogana ritenuti sufficienti; c) di esaminare e decidere ogni altra questione concernente addebiti a carico dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale di diritti doganali relativi a merci spedite per conto di terzi. Per le irregolarita' indicate nel primo comma non sono applicabili penalita' a carico dell'amministrazione ferroviaria o di quella postale.