Art. 345.
(Contestazioni fra le dogane e  le  amministrazioni  delle ferrovie e
                            delle poste)

  In  caso di mancato arrivo a destinazione delle merci spedite sotto
vincolo doganale, a cura dell'amministrazione ferroviaria o di quella
postale, da un punto all'altro del territorio doganale ovvero in caso
di  differenze  di  quantita'  o  qualita'  riscontrate  all'arrivo a
destinazione   di  dette  merci,  la  dogana  competente  ne  informa
immediatamente l'amministrazione interessata ai fini del recupero dei
relativi   diritti   doganali.   Qualora  a  tal  riguardo  insorgano
contestazioni  e'  redatto  apposito  verbale  che,  sottoscritto dai
funzionari  delle  due  parti, viene rimesso, unitamente ai documenti
relativi  alla  spedizione, alla commissione istituita con il decreto
legislativo   9   marzo   1948,   n.   408,   per   quanto   concerne
l'amministrazione  ferroviaria,  od alla commissione istituita con il
decreto  ministeriale  18  febbraio  1964,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  130 del 29 maggio 1964, e
successive    modificazioni   e   proroghe,   per   quanto   concerne
l'Amministrazione postale.
  Compete alle commissioni predette:
    a)   di   accordare   sanatoria   a  favore  dell'amministrazione
ferroviaria o di quella postale per i diritti in contestazione quando
sussistano   elementi   dai  quali  possa  fondatamente  dedursi  che
l'irregolarita' non si sia effettivamente verificata o che non vi sia
stata  una  immissione in consumo nel territorio doganale delle merci
mancanti;
    b)  di  determinare  gli  elementi per l'accertamento dei diritti
doganali  dovuti dall'amministrazione ferroviaria o da quella postale
qualora  quelli  rilevabili  dai  documenti  doganali, di trasporto o
commerciali non siano stati dalla Dogana ritenuti sufficienti;
    c)  di  esaminare  e  decidere  ogni  altra questione concernente
addebiti  a  carico  dell'amministrazione  ferroviaria  o  di  quella
postale  di  diritti  doganali  relativi a merci spedite per conto di
terzi.
  Per  le irregolarita' indicate nel primo comma non sono applicabili
penalita'  a  carico  dell'amministrazione  ferroviaria  o  di quella
postale.