Art. 346.
 (Riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorita' estere)

 Il Ministero delle finanze, puo', in via generale, consentire che:
    a)  l'uscita  delle  merci  dal  territorio doganale possa essere
provata,  agli  effetti  doganali,  anche per mezzo di attestazioni e
certificazioni   rilasciate  da  una  dogana  o  da  altre  pubbliche
amministrazioni  estere,  ovvero  per  mezzo  di  idonei documenti di
trasporto internazionale;
    b)  alle  attestazioni apposte da autorita' estere, sui documenti
doganali  emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale
sia riconosciuta, a condizione di reciprocita', la medesima efficacia
attribuita  alle  analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane
sui  documenti  relativi  alla  spedizione  di merci estere da una ad
altra dogana.