Art. 346. (Riconoscimento delle attestazioni rilasciate da autorita' estere) Il Ministero delle finanze, puo', in via generale, consentire che: a) l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale; b) alle attestazioni apposte da autorita' estere, sui documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale sia riconosciuta, a condizione di reciprocita', la medesima efficacia attribuita alle analoghe attestazioni apposte dalle dogane italiane sui documenti relativi alla spedizione di merci estere da una ad altra dogana.