Art. 348. (Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni) Nell'art. 55, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono soppresse le parole "aumentato di un decimo". Nell'art. 221, ultimo comma, del medesimo regolamento, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968, e' altresi' soppressa la frase "e quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 27 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, sopracitata, riguardo alla riscossione suppletiva dei diritti dovuti".