Art. 348. 
    (Soppressione di norme regolamentari in materia di cauzioni) 
 
  Nell'art. 55, primo comma, del  regolamento  per  l'esecuzione  del
testo unico delle leggi doganali,  approvato  con  regio  decreto  13
febbraio 1896, n. 65, sono  soppresse  le  parole  "aumentato  di  un
decimo". 
  Nell'art. 221, ultimo comma, del medesimo  regolamento,  modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952,  n.  1968,
e' altresi' soppressa la frase  "e  quando  sia  scaduto  il  termine
stabilito dall'art. 27  della  legge  25  settembre  1940,  n.  1424,
sopracitata,  riguardo  alla  riscossione  suppletiva   dei   diritti
dovuti".