Art. 349.
(Imbarco per l'uscita dallo Stato  per via di mare di merci estere in
                              transito)

  In  deroga  a quanto previsto nell'articolo 210 del regolamento per
l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi doganali, approvato con
regio  decreto  13  febbraio  1896,  n.  65,  per  le merci estere in
transito  che  escono  dallo  Stato  per  via  di  mare si prescinde,
all'atto  dell'imbarco,  dalla emissione del "lasciapassare per merci
estere"  quando  ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 142.