Art. 349. (Imbarco per l'uscita dallo Stato per via di mare di merci estere in transito) In deroga a quanto previsto nell'articolo 210 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, per le merci estere in transito che escono dallo Stato per via di mare si prescinde, all'atto dell'imbarco, dalla emissione del "lasciapassare per merci estere" quando ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 142.