Art. 35. (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese) I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le disposizioni del presente testo unico, della tariffa dei dazi doganali, dei regolamenti comunitari e relative norme di applicazione nonche' delle leggi che vi si riferiscono. Gli altri diritti doganali sono applicati e riscossi secondo le norme del presente testo unico, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi che li riguardano. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. Sono pure a carico del contribuente le indennita' dovute al personale delle dogane ed ai militari della guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ed ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana, salvo quanto previsto negli articoli 78 e 79 per i diritti di cui ai precedenti commi primo e secondo.