Art. 35.
       (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese)

  I   diritti  di  confine  sono  applicati  e  riscossi  secondo  le
disposizioni  del  presente  testo  unico,  della  tariffa  dei  dazi
doganali, dei regolamenti comunitari e relative norme di applicazione
nonche' delle leggi che vi si riferiscono.
  Gli  altri  diritti  doganali  sono applicati e riscossi secondo le
norme  del  presente  testo  unico,  salvo  che  non sia diversamente
disposto dalle leggi che li riguardano.
  Oltre  ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese
per  l'applicazione  di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai
colli che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti, ecc.
  Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la
forma  di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e'
prescritto,  le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti
per ciascuno di essi.
  Sono  pure  a  carico  del  contribuente  le  indennita'  dovute al
personale  delle  dogane  ed ai militari della guardia di finanza per
operazioni  fuori  del circuito doganale od oltre l'orario normale di
ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe
locali;  ed  ogni  altra  spesa  ed  indennita' stabilite da speciali
disposizioni legislative o regolamentari.
  I  diritti  di  ogni  sorta e le spese debbono essere pagati appena
compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio
delle  merci  da  parte  della  dogana,  salvo  quanto previsto negli
articoli  78  e  79  per i diritti di cui ai precedenti commi primo e
secondo.