Art. 351. 
       (Meccanizzazione delle scritture e delle contabilita') 
 
  Ai fini della razionale meccanizzazione delle scritture doganali  e
delle relative contabilita', in tutti i casi in cui le norme doganali
e quelle di contabilita' generale dello Stato prescrivono  l'uso  dei
registri o bollettari, anche a rigoroso rendiconto, detti registri  e
bollettari possono essere sostituiti,  tenuto  conto  delle  esigenze
tecniche e funzionali dei macchinari da impiegare, con fogli  mobili,
schede od altri supporti idonei alla scritturazione,  perforazione  o
rilevazione meccanografica; le modalita' per la loro classificazione,
numerazione, raggruppamento,  tenuta  in  evidenza  ed  archiviazione
nonche'  per  il  loro  collegamento  con  le   altre   scritture   e
contabilita' sono stabilite dal Ministro per le finanze di  concerto,
ove occorra, con il Ministro per il tesoro. 
  Qualora le esigenze dei macchinari lo richiedano, potra', altresi',
prescindersi dalla scritturazione in tutte lettere, nei casi  in  cui
e' prescritta dalle vigenti disposizioni, di cifre numeriche relative
a somme o quantita'. 
  Le quietanze ottenute con sistemi meccanografici, sottoscritte  dal
contabile che le rilascia, hanno piena efficacia probatoria) anche in
deroga a quanto stabilito dall'art. 59, ultimo comma. 
  E' in facolta' del Ministro per le finanze  di  consentire  che  la
conservazione in archivio delle scritture doganali sia sostituita con
la riproduzione su microfilms, ovvero  con  l'uso  di  memorizzazioni
elettroniche. 
  Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre, d'intesa  con
il Ministro per  il  tesoro,  esperimenti  di  meccanizzazione  delle
scritture doganali e delle relative contabilita' presso alcuni uffici
doganali.