Art. 352. (Abrogazione di norme) Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi: a) la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni; b) il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; c) la legge 14 maggio 1965, n. 576; d) la legge 27 giugno 1966, n. 514; e) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130; f) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, eccettuato il primo comma dell'art. 36; g) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, eccettuato il secondo comma dell'art. 6; h) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, eccettuati il terzo comma dell'art. 8, il quarto comma dell'art. 10, il quarto comma dell'art. 12 ed il primo comma dell'art. 25; i) il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, eccettuati gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto dalle norme rimaste in vigore di cui ai punti h) ed i) del precedente comma, da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico. Visto, il Ministro per le finanze: VALSECCHI