Art. 352. 
                       (Abrogazione di norme) 
 
  Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi: 
    a) la legge doganale 25 settembre 1940,  n.  1424,  e  successive
modificazioni; 
    b) il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453,  convertito  nella
legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; 
    c) la legge 14 maggio 1965, n. 576; 
    d) la legge 27 giugno 1966, n. 514; 
    e) il decreto del Presidente della Repubblica 27  dicembre  1969,
n. 1130; 
    f) il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1969,
n. 1133, eccettuato il primo comma dell'art. 36; 
    g) il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1969,
n. 1134, eccettuato il secondo comma dell'art. 6; 
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n.
62, eccettuati il terzo comma dell'art. 8, il quarto comma  dell'art.
10, il quarto comma dell'art. 12 ed il primo comma dell'art. 25; 
    i) il decreto del Presidente della Repubblica 18  febbraio  1971,
n. 18, eccettuati gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128. 
  Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto dalle norme  rimaste  in
vigore di cui ai punti h) ed i) del precedente comma, da altre leggi,
da regolamenti e da altre norme amministrative, si  intende  riferito
alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico. 
 
                       Visto, il Ministro per le finanze: VALSECCHI