Art. 36. 
             (Presupposto dell'obbligazione tributaria) 
 
  Per  le  merci  soggette  a  diritti  di  confine  il   presupposto
dell'obbligazione tributaria e' costituito, relativamente alle  merci
estere, dalla  loro  destinazione  al  consumo  entro  il  territorio
doganale e, relativamente  alle  merci  nazionali  e  nazionalizzate,
dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. 
  Si intendono destinate al consumo entro il territorio  doganale  le
merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si  intendono
destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali
e   nazionalizzate   dichiarate   per   l'esportazione    definitiva;
l'obbligazione  sorge  alla  data  apposta  sulla  dichiarazione,  in
presenza     dell'operatore,     dal      funzionario      incaricato
dell'accettazione. 
  Il  presupposto  dell'obbligazione  tributaria  si  considera   non
avverato se la dichiarazione viene mutata ai sensi dell'articolo  58,
secondo comma, ovvero se, a norma delle leggi  vigenti,  l'operazione
non  puo'  essere  consentita.  Rispetto  alle  merci   nazionali   e
nazionalizzate   dichiarate   per   l'esportazione   definitiva    il
presupposto stesso si considera altresi' non avverato se dette  merci
non sono uscite dal territorio doganale. 
  Le navi e gli aeromobili  costruiti  all'estero  o  provenienti  da
bandiera estera si intendono  destinati  al  consumo  nel  territorio
doganale quando vengono iscritti nelle matricole o  nei  registri  di
cui  rispettivamente  agli  articoli  146  e  753  del  codice  della
navigazione; le navi e gli  aeromobili  nazionali  e  nazionalizzati,
iscritti nelle  matricole  o  nei  registri  predetti,  si  intendono
destinati al consumo fuori del  territorio  doganale  quando  vengono
cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno  dei  motivi
indicati nel primo comma, lettere  c)  e  d),  rispettivamente  degli
articoli 163 e 762 del codice medesimo. 
  Agli effetti del primo comma si presume definitivamente immessa  in
consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art.  37,  la
merce o parte di  essa  che  sia  stata  indebitamente  sottratta  ai
vincoli doganali  o  che  comunque  non  sia  stata  presentata  alle
verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata
rinvenuta all'atto delle operazioni predette;  tuttavia,  qualora  la
merce sia stata sequestrata a  seguito  di  violazione  doganale,  si
applica la disposizione di cui all'articolo 338, primo comma. 
  Salvo che non sia diversamente disposto da altre  norme  di  legge,
nei casi contemplati nel precedente comma  l'obbligazione  tributaria
si ritiene sorta al momento in cui il fatto si e' verificato  ovvero,
se non e' possibile stabilire tale momento, quando il fatto e'  stato
accertato.