Art. 37.
        (Merci perdute o distrutte. Cali naturali e tecnici)

  Si   considera   non   avverato  il  presupposto  dell'obbligazione
tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei
vincoli  doganali  ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci
all'atto   della   presentazione,  della  verifica  o  dei  controlli
doganali,  anche  successivi  all'accettazione della dichiarazione di
destinazione  al  consumo,  dipenda dalla perdita o distruzione della
merce  per  caso  fortuito  o forza maggiore o per fatti imputabili a
titolo  di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In
tali casi la perdita o distruzione deve essere denunciata agli organi
doganali  entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata ovvero
da quello in cui il soggetto passivo ne e' venuto a conoscenza e deve
essere  comprovata,  quando  possibile,  mediante  attestazione di un
pubblico ufficiale.
  Si considera del pari non avverato il presupposto dell'obbligazione
tributaria  relativamente  ai  cali naturali ed ai cali tecnici delle
merci   soggette   a   vincoli  doganali.  I  cali  ammissibili  sono
determinati  con  norme  regolamentari  emanate  dal  Ministro per le
finanze  con  proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.