Art. 38.
(Soggetti passivi dell'obbligazione     tributaria.     Diritto    di
                             ritenzione)

  Al  pagamento  dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario
della  merce, a norma dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per
conto dei quali la merce e' stata importata od esportata.
  Per  il  soddisfacimento dell'imposta, lo Stato, oltre ai privilegi
stabiliti  dalla  legge,  ha il diritto di ritenzione sulle merci che
sono oggetto dell'imposta stessa.
  Il  diritto  di  ritenzione  puo'  essere  esercitato  anche per il
soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci
oggetto di operazioni doganali.