Art. 4. (Compartimenti doganali) Ai capi dei compartimenti doganali e' attribuita l'alta vigilanza sugli uffici doganali del compartimento; essi esercitano altresi' azione di direttiva e di indirizzo relativamente alla efficienza degli uffici predetti nonche' le altre attribuzioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari. Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le finanze puo' stabilire che talune attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente alla parte attinente al traffico aereo, ad un apposito ispettorato centrale alle dirette dipendenze della direzione generale delle dogane e imposte indirette, con sede in Roma.