Art. 4.
                      (Compartimenti doganali)

  Ai  capi  dei compartimenti doganali e' attribuita l'alta vigilanza
sugli  uffici  doganali  del  compartimento; essi esercitano altresi'
azione  di  direttiva  e  di  indirizzo relativamente alla efficienza
degli  uffici  predetti  nonche'  le altre attribuzioni espressamente
previste da norme legislative e regolamentari.
  Qualora  le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo
giustifichino,  il  Ministro per le finanze puo' stabilire che talune
attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente
alla  parte  attinente  al traffico aereo, ad un apposito ispettorato
centrale  alle  dirette  dipendenze  della  direzione  generale delle
dogane e imposte indirette, con sede in Roma.