Art. 41.
     (Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo)

  Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale
iscritto  nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi
doganali,   ogni   indicazione   utile   per   l'identificazione  del
rappresentato.
  Egli  e'  altresi'  tenuto  in  via  sussidiaria  al  pagamento dei
maggiori   diritti   doganali   dovuti   a   seguito   di   rettifica
dell'accertamento  o  di  revisione  della  liquidazione,  quando  il
proprietario  della  merce sia stato inutilmente escusso e purche' la
relativa  richiesta  gli  sia notificata entro cinque anni dalla data
della bolletta.