Art. 41. (Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo) Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato. Egli e' altresi' tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purche' la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data della bolletta.