Art. 43.
         (Altri rappresentanti dei proprietari delle merci)

  La  rappresentanza  del  proprietario della merce per il compimento
delle   operazioni  doganali  puo'  essere  conferita  anche  ad  uno
spedizioniere  doganale non iscritto nell'albo professionale, purche'
si tratti di un dipendente del proprietario stesso.
  Le  amministrazioni  dello Stato per il compimento delle operazioni
doganali   possono   conferire   la  detta  rappresentanza  a  propri
dipendenti   in  possesso  dei  requisiti  necessari,  da  stabilirsi
d'intesa con il Ministero delle finanze.
  I  rappresentanti  di  cui  ai  precedenti  commi  sono considerati
procuratori  speciali,  che  agiscono  sotto  la  responsabilita' del
proprietario   delle   merci   o   dell'amministrazione  dalla  quale
dipendono.