Art. 43. (Altri rappresentanti dei proprietari delle merci) La rappresentanza del proprietario della merce per il compimento delle operazioni doganali puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario stesso. Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze. I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilita' del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono.