Art. 44. (Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo) Gli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo professionale, indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali. Gli iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti.