Art. 44.
    (Elenco degli spedizionieri doganali non iscritti nell'albo)

  Gli  spedizionieri  doganali  non iscritti nell'albo professionale,
indicati negli articoli 42 e 43, primo comma, sono ammessi ad operare
in  dogana  a  condizione  che  risultino iscritti in apposito elenco
formato  e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale
degli spedizionieri doganali.
  Gli  iscritti nell'elenco compartimentale possono operare in dogana
soltanto  sulla  base  e  nei  limiti  della  procura  rilasciata dal
proprietario  della merce da cui dipendono ovvero dallo spedizioniere
doganale iscritto nell'albo sotto la direzione del quale sono posti.