Art. 45.
         (Personale ausiliario degli spedizionieri doganali)

  Gli  spedizionieri  doganali  iscritti  nell'albo  professionale  e
quelli  iscritti  nell'elenco di cui al precedente articolo nonche' i
proprietari  delle  merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento
di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario.
  Il  personale  ausiliario  e'  ammesso  in  dogana a condizione che
riscuota  la  fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto
ambito  delle  mansioni  affidategli e sotto la responsabilita' dello
spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.