Art. 45. (Personale ausiliario degli spedizionieri doganali) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale e quelli iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo nonche' i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario. Il personale ausiliario e' ammesso in dogana a condizione che riscuota la fiducia dell'amministrazione. Esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilita' dello spedizioniere doganale o dell'impresa da cui dipende.