Art. 46.
                 (Registro del personale ausiliario)

  Presso  ciascuna  direzione di circoscrizione doganale e' formato e
tenuto  aggiornato  un registro nel quale sono elencati gli ausiliari
degli   spedizionieri   doganali   abilitati  ad  operare  presso  la
circoscrizione  medesima. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio
compartimentale   degli   spedizionieri   doganali   competente   per
territorio,  al quale devono essere anche segnalate di volta in volta
le relative variazioni.