Art. 49.
(Rilascio della patente a dipendenti dell'amministrazione finanziaria
                        cessati dal servizio)

  E'  in  facolta'  del  Ministro  per  le finanze, avuto riguardo ai
precedenti di carriera ed alle specifiche mansioni svolte nel settore
dei  servizi doganali, di esonerare dal possesso del requisito di cui
alla lettera e) del precedente articolo gli impiegati dei ruoli delle
carriere  direttive  e di concetto dell'amministrazione finanziaria e
gli  ufficiali  della  guardia  di  finanza,  cessati dal rapporto di
impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in
tali posizioni.
  In  ogni  caso,  coloro  che  hanno appartenuto all'amministrazione
finanziaria  non  possono  essere  ammessi ad operare, per un biennio
dalla  data  indicata  nel  decreto  che  riconosce la cessazione del
rapporto di impiego, nell'ambito delle circoscrizioni presso le quali
hanno  prestato  servizio  nell'ultimo  quinquennio.  Il  termine  e'
ridotto  ad  un  anno  se  il  rapporto  di  impiego  sia cessato per
collocamento a riposo per limiti di eta' o per anzianita' di servizio
o   se   l'esercizio   della   professione   si  svolge  fuori  della
circoscrizione  o  delle circoscrizioni presso le quali l'interessato
presto' servizio nell'ultimo quinquennio.