Art. 50. (Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale) Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, e' presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed e' composta: a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente; b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto; c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo; d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.