Art. 50.
(Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale)

  Gli  esami  per  il  conseguimento  della  patente di spedizioniere
doganale  sono indetti, con decreto del Ministro per le finanze, ogni
tre  anni;  sono  tuttavia indetti anche prima se richiesti da almeno
quattro  consigli  compartimentali  degli spedizionieri doganali o da
almeno  quindici  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura,  e  sentito  in  ogni  caso il consiglio nazionale degli
spedizionieri  doganali.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  la commissione esaminatrice,
nominata  con  decreto  dello  stesso  Ministro,  e'  presieduta  dal
direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente
superiore  dell'amministrazione  centrale del Ministero delle finanze
ed e' composta:
    a)   di  due  impiegati  appartenenti  al  ruolo  della  carriera
direttiva  dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze,
di qualifica non inferiore a primo dirigente;
    b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva
delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente
aggiunto;
    c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva
dell'amministrazione   periferica  delle  dogane,  di  qualifica  non
inferiore a direttore di prima classe o ispettore capo;
    d)   di   due  spedizionieri  doganali  designati  dal  consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali.
  Le   funzioni   di   segretario  sono  espletate  da  un  impiegato
appartenente  al  ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione
centrale  del  Ministero  delle finanze, di qualifica non inferiore a
direttore di sezione.