Art. 51.
                       (Ammissione agli esami)

  Per  essere  ammessi  agli  esami  gli  aspiranti  devono inoltrare
istanza  entro  il termine stabilito nel decreto che indice gli esami
medesimi,  devono  aver  conseguito,  alla  data di pubblicazione del
decreto  stesso,  il  diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo  grado  e  devono  risultare, alla medesima data, iscritti da
almeno  due  anni  in  un  registro  circoscrizionale  del  personale
ausiliario,  ai  sensi dell'art. 46. Il requisito dell'iscrizione nel
registro  degli  ausiliari  non  e'  richiesto agli aspiranti che per
almeno  due  anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni
direttive,  di  concetto od esecutive ovvero nella guardia di finanza
in qualita' di ufficiale o sottufficiale.
  L'esclusione  degli  esami per difetto di requisiti e' disposta con
decreto motivato del Ministro per le finanze.