Art. 52.
                      (Svolgimento degli esami)

  L'esame   per  il  conseguimento  della  patente  di  spedizioniere
doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un
colloquio.
  La  prova scritta verte su istituzioni di diritto privato, principi
di  scienza  delle  finanze o nozioni di diritto tributario. La prova
pratica   consiste  nella  compilazione  di  dichiarazioni  doganali,
integrate  da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le
singole  operazioni.  Il  colloquio  verte  sulle materie che possono
formare  oggetto  della prova scritta e di quella pratica e comprende
inoltre:   nozioni   di  diritto  amministrativo,  di  diritto  della
navigazione, di merceologia, di geografia economica e commerciale, di
statistica  generale  ed economica nonche' nozioni sulle disposizioni
di  carattere  economico  e  valutario  concernenti  gli  scambi  con
l'estero,  cenni  generali  sui  trattati  e  sugli accordi doganali,
commerciali  e  di  navigazione, con particolare riguardo ai trattati
istitutivi delle Comunita' europee.
  Per  lo  svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto altro
attiene  alla  sede  ed  al  procedimento  degli  esami,  compresa la
corresponsione  dei  compensi  e delle indennita' ai componenti della
commissione  esaminatrice  ed  al  personale  addetto  alla vigilanza
durante  l'espletamento  delle  prove stesse, si osservano, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  previste per i concorsi di ammissione
alla    carriera    di    concetto    degli    impiegati   civili   e
dell'amministrazione   periferica  delle  dogane.  I  compensi  e  le
indennita' spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte
della  commissione  esaminatrice  sono  a  carico  del  bilancio  del
consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
  L'elenco   dei   candidati   riconosciuti   idonei,  formato  dalla
commissione  esaminatrice,  e' approvato con decreto del Ministro per
le  finanze  e  pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di
tale  pubblicazione  si  da'  notizia  mediante avviso inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data di pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorre  il  termine  per le
eventuali impugnative.