Art. 53.
     (Sospensione degli spedizionieri dalle operazioni doganali)

  Gli  intendenti  di  finanza,  con  motivato provvedimento, possono
infliggere    agli    spedizionieri   doganali   iscritti   nell'albo
professionale  o  nell'elenco di cui all'art. 44 la sospensione dalle
operazioni doganali nei casi di:
    a)  mancato  pagamento  dei  diritti  liquidati per le operazioni
doganali  compiute  ovvero  di mancato adempimento di qualsiasi altro
obbligo verso la dogana;
    b)  imputazione per un delitto previsto dalle leggi finanziarie o
dalle leggi relative alla disciplina dei divieti economici ovvero per
uno dei delitti indicati nell'art. 54, lettere c) e d).
  Nei  casi  di  cui  alla  lettera a), la sospensione e' disposta su
proposta  del  capo  della  dogana  ed e' inflitta per un periodo non
superiore  a  due  mesi,  ma  puo' essere prorogata fino a quando non
siano  stati  pagati  i diritti o non siano stati adempiuti gli altri
obblighi. Nel caso di cui alla lettera b), la sospensione dura fino a
quando   con   provvedimento   anche  non  definitivo  dell'autorita'
giudiziaria lo spedizioniere sia stato prosciolto od assolto.
  E'  sempre  disposta  la  sospensione  dello spedizioniere doganale
quando,  nel  caso  di  cui  alla  lettera  b)  del  primo comma, sia
intervenuta  sentenza  non  definitiva  di  condanna  alla pena della
reclusione per un periodo superiore ad un anno e quando per qualsiasi
reato  sia  stato  emesso  nei  suoi  confronti  mandato od ordine di
cattura.
  Il  provvedimento  di  sospensione  dalle  operazioni  doganali  e'
adottato   dall'intendente   di   finanza  della  provincia  nel  cui
territorio  e'  compreso  il comune di residenza dello spedizioniere.
Avverso  tale provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro  per le finanze, che decide con decreto motivato, sentito il
consiglio  nazionale  degli  spedizionieri  doganali.  Il  ricorso al
Ministro  sospende  l'efficacia  del provvedimento impugnato, eccetto
quando ricorrano le circostanze indicate nel precedente comma.
  Il  provvedimento  di sospensione dalle operazioni doganali, appena
divenuto    definitivo,   deve   essere   comunicato   al   consiglio
compartimentale  degli  spedizionieri doganali per gli adempimenti di
competenza.