Art. 54.
           (Revoca della nomina a spedizioniere doganale)

  E'  sempre  disposta  la  revoca  della  nomina dello spedizioniere
doganale nei casi di:
    a) radiazione dall'albo professionale;
    b)  perdita  di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere
a) e d);
    c)  condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno
dei  delitti  non  colposi  previsti  dai  titoli  secondo, settimo e
tredicesimo del libro secondo del codice penale;
    d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione  non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci
anni.
  Nei casi di cui alle lettere c) e d) la revoca e' disposta soltanto
qualora  venga  pronunciata  condanna  alla  pena  della  reclusione,
ancorche'  congiunta  con la pena della multa, per un tempo superiore
ad  un  anno.  In  caso  diverso  cessa  la sospensione eventualmente
inflitta  ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non sussistano
altri motivi che ne giustifichino il mantenimento.
  Il  provvedimento  di  revoca e' adottato con decreto del Ministero
per  le  finanze,  sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali.