Art. 55. (Destinazione doganale delle merci) Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali e' dato, in base alla dichiarazione prevista nell'articolo 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite dal presente testo unico. Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1. Per le merci estere: a) l'importazione definitiva; b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito; 2. Per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini dell'art. 134: a) l'esportazione definitiva; b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione; c) il cabotaggio; d) la circolazione.