Art. 55.
                 (Destinazione doganale delle merci)

  Per  destinazione  doganale delle merci si intende l'esito che agli
effetti  doganali  e'  dato,  in  base  alla  dichiarazione  prevista
nell'articolo 56, alle merci stesse nei modi e nelle forme consentite
dal presente testo unico.
  Le destinazioni doganali sono le seguenti:
    1. Per le merci estere:
      a) l'importazione definitiva;
      b) l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;
      c) la spedizione da una dogana all'altra;
      d) il transito;
      e) il deposito;
    2.  Per  le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini
dell'art. 134:
      a) l'esportazione definitiva;
      b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;
      c) il cabotaggio;
      d) la circolazione.