Art. 56.
                      (Dichiarazione doganale)

  Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione
da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'art.
57.
  E'  considerato  proprietario  della merce colui che la presenta in
dogana  ovvero  che la detiene al momento dell'entrata nel territorio
doganale  o  dell'uscita dal territorio stesso. Rimane salvo, in ogni
caso,  il  diritto  della  dogana  di  accertare, ad ogni effetto del
presente  testo  unico,  chi abbia la proprieta' della merce, oggetto
delle operazioni doganali.