Art. 57. 
      (Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullita') 
 
  La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto  e  sottoscritta
dal dichiarante. La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che
i viaggiatori portano per loro  uso  personale  e  negli  altri  casi
stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. 
  La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni: 
    a) il nome, il cognome e il domicilio  del  dichiarante,  nonche'
del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato; 
    b) i luoghi di origine, di provenienza e  di  destinazione  delle
merci; 
    c) il numero e  la  specie  dei  colli  con  le  marche  e  cifre
numeriche; 
    d)  la  descrizione  delle  merci,   per   ciascun   collo,   con
l'indicazione,  secondo  le  denominazioni   della   tariffa,   della
qualita', composizione e quantita', e per  le  voci  di  tariffa  che
siano determinate con decreto del Ministro per  le  finanze,  con  la
indicazione anche delle denominazioni commerciali; 
    e) il valore delle merci. 
  Nella dichiarazione scritta devono essere  indicati,  inoltre,  gli
importi dei  singoli  tributi  gravanti  sulla  merce  e  l'ammontare
complessivo della somma da pagare o  da  garantire,  calcolati  sulla
base degli elementi dichiarati a norma del comma precedente; per tale
adempimento coloro che  non  siano  operatori  professionali  possono
chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario  della  dogana.  Gli
errori commessi nella indicazione dei dati predetti non  danno  luogo
ad applicazione di penalita'. 
  In casi particolari il capo  della  dogana  o  chi  per  esso  puo'
esonerare il dichiarante dall'obbligo di  cui  al  precedente  comma;
l'esonero puo' essere altresi' disposto in via generale dal Ministero
delle finanze per  determinate  specie  di  operazioni  doganali,  in
relazione alle esigenze dei traffici. 
  La  dichiarazione  si  considera  nulla  quando  porti  correzioni,
cancellature od altre alterazioni; quando, salvo il disposto  di  cui
al secondo comma dell'art. 351, i dati relativi alla quantita' ed  al
valore sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti non vi
siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi
qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La  nullita'
non puo' essere fatta valere dal dichiarante quando la  dichiarazione
e' stata accettata dalla dogana. 
  Insieme con la dichiarazione  devono  essere,  su  richiesta  della
dogana, presentati tutti  i  documenti  commerciali  e  di  trasporto
relativi alla  merce  dichiarata  ed  ogni  altro  documento  la  cui
presentazione sia prescritta da disposizioni speciali.