Art. 58.
          (Visita preventiva. Modifica della dichiarazione)

  Su  richiesta  del  proprietario  e prima della presentazione della
dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate
e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario,
la qualita' e la quantita'.
  E'  consentito  al  dichiarante  di mutare la dichiarazione solo in
cio'  che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che
il  funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi
al  dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne
abbia intrapresa la visita totale o parziale.