Art. 58. (Visita preventiva. Modifica della dichiarazione) Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualita' e la quantita'. E' consentito al dichiarante di mutare la dichiarazione solo in cio' che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che il funzionario incaricato della visita le abbia considerate conformi al dichiarato con l'apposizione della relativa annotazione ovvero ne abbia intrapresa la visita totale o parziale.