Art. 59. (Visita delle merci. Bolletta doganale) Accettata la dichiarazione, la dogana procede, in contraddittorio con il proprietario, all'accertamento della qualita', della quantita', del valore e dell'origine delle merci che formano oggetto della dichiarazione stessa. Ai fini suddetti, le merci devono essere sottoposte a visita nei locali della dogana o negli altri luoghi da essa designati, previa apertura dei colli con la collaborazione del proprietario. Tuttavia, i funzionari doganali incaricati di tale compito hanno facolta' di prescindere dall'eseguire la visita stessa, ovvero di limitarla ad una parte soltanto della merce, e di considerare conforme al dichiarato la merce o la parte di essa non visitata, facendone annotazione sul documento doganale; detta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di conformita'. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi. Se la merce e' riconosciuta o considerata conforme alla dichiarazione ovvero se l'operatore non contesta le difformi risultanze dell'accertamento nei modi indicati negli articoli 65 e seguenti, la dogana liquida i diritti ed annota la dichiarazione nel registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero e della data, che costituisce ad ogni effetto la data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Tale registrazione da' al documento valore di bolletta doganale. La bolletta e' consegnata al proprietario della merce dopo che questi abbia provveduto al pagamento dei diritti dovuti o abbia adempiuto alle condizioni e formalita' prescritte in relazione alla destinazione doganale data alla merce. La bolletta doganale consegnata al proprietario e' il solo documento che prova il pagamento dei diritti o l'adempimento delle condizioni e formalita' suddette.