Art. 59.
               (Visita delle merci. Bolletta doganale)

  Accettata  la  dichiarazione, la dogana procede, in contraddittorio
con   il   proprietario,   all'accertamento   della  qualita',  della
quantita',  del valore e dell'origine delle merci che formano oggetto
della dichiarazione stessa.
  Ai  fini  suddetti,  le merci devono essere sottoposte a visita nei
locali  della  dogana  o negli altri luoghi da essa designati, previa
apertura dei colli con la collaborazione del proprietario.
  Tuttavia,  i  funzionari  doganali incaricati di tale compito hanno
facolta'  di  prescindere  dall'eseguire  la visita stessa, ovvero di
limitarla  ad  una  parte  soltanto  della  merce,  e  di considerare
conforme  al  dichiarato  la  merce  o la parte di essa non visitata,
facendone  annotazione  sul  documento  doganale;  detta  annotazione
sostituisce  a  tutti  gli  effetti l'attestazione di conformita'. Le
disposizioni  del  presente  comma  si  applicano anche in materia di
prelevamento di campioni per l'analisi.
  Se   la   merce   e'   riconosciuta  o  considerata  conforme  alla
dichiarazione   ovvero   se  l'operatore  non  contesta  le  difformi
risultanze  dell'accertamento  nei  modi indicati negli articoli 65 e
seguenti,  la dogana liquida i diritti ed annota la dichiarazione nel
registro corrispondente all'operazione compiuta, munendola del numero
e  della  data,  che  costituisce  ad  ogni  effetto  la  data in cui
l'accertamento  e'  divenuto  definitivo.  Tale  registrazione da' al
documento valore di bolletta doganale.
  La  bolletta  e'  consegnata  al  proprietario della merce dopo che
questi  abbia  provveduto  al  pagamento  dei  diritti dovuti o abbia
adempiuto  alle  condizioni e formalita' prescritte in relazione alla
destinazione doganale data alla merce.
  La   bolletta  doganale  consegnata  al  proprietario  e'  il  solo
documento  che  prova  il pagamento dei diritti o l'adempimento delle
condizioni e formalita' suddette.