Art. 6. (Dogane e loro ubicazione) Le dogane sono istituite in prossimita' della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresi' istituite nell'interno del territorio dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici. In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso i transiti di confine possono essere istituite, in territorio italiano o in territorio estero, dogane internazionali, nelle quali gli organi doganali dei due Stati finitimi provvedono ad assicurare l'applicazione delle norme stabilite dalle rispettive legislazioni doganali. Le dogane internazionali ubicate in territorio estero si considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio della provincia italiana piu' vicina. Nelle circoscrizioni doganali comprendenti piu' dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana e' stabilita dal capo della circoscrizione.