Art. 6. 
                     (Dogane e loro ubicazione) 
 
  Le dogane sono istituite in prossimita'  della  linea  doganale  di
terra e di mare, presso i punti di approdo dei  laghi  di  confine  e
nell'ambito  degli  aeroporti  aperti  al   traffico   aereo   civile
internazionale; sono altresi' istituite nell'interno  del  territorio
dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici. 
  In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso i  transiti  di
confine  possono  essere  istituite,  in  territorio  italiano  o  in
territorio estero, dogane  internazionali,  nelle  quali  gli  organi
doganali  dei   due   Stati   finitimi   provvedono   ad   assicurare
l'applicazione delle norme stabilite  dalle  rispettive  legislazioni
doganali. 
  Le  dogane  internazionali  ubicate   in   territorio   estero   si
considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio  della
provincia italiana piu' vicina. 
  Nelle  circoscrizioni  doganali   comprendenti   piu'   dogane   la
competenza territoriale di ciascuna  dogana  e'  stabilita  dal  capo
della circoscrizione.