Art. 60.
                  (Esenzione dalla visita doganale)

  I  plichi  delle lettere e delle carte descritti nei "Fogli di via"
portati  dagli  agenti  postali  sono  esenti  dalla  visita  e dalle
prescrizioni doganali.
  Sono,  inoltre,  esenti  da  visita  le corrispondenze diplomatiche
portate   da   corrieri  autorizzati,  purche'  racchiuse  in  pieghi
suggellati con sigilli ufficiali.