Art. 60. (Esenzione dalla visita doganale) I plichi delle lettere e delle carte descritti nei "Fogli di via" portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali. Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purche' racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.