Art. 61.
               (Analisi ed esame tecnico delle merci)

  Qualora  per  esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative
od  amministrative  la  dogana  non possa determinare i caratteri, la
natura  o  la  composizione delle merci che le vengono presentate, si
procede,  fatta  salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'art.
59,  all'invio  dei campioni o, quando occorra, delle merci stesse al
Laboratorio  chimico delle dogane e delle imposte indirette ovvero ad
altro laboratorio di Stato od organo tecnico al quale sia devoluta la
specifica  competenza  in  materia.  I campioni o le merci devono, in
presenza  dello  operatore;  essere  identificati con i sigilli della
dogana  e  dello interessato; per la spedizione e la restituzione dei
campioni si applicano le disposizioni dell'art. 72.
  In  attesa del risultato di analisi o di esame tecnico dei campioni
e  sempreche' non vi ostino motivi di carattere economico e valutario
od  altre  cause,  la dogana liquida provvisoriamente i diritti sulla
base  della  dichiarazione  e consente il rilascio della merce, verso
prestazione  di  cauzione  per  i  maggiori diritti ai quali le merci
possono  andare soggette, con la osservanza delle disposizioni di cui
all'art.  83;  se  si  tratta  di  operazione  doganale diversa dalla
importazione   definitiva   o   dall'esportazione  definitiva,  sara'
prestata  cauzione  per  l'intero  ammontare  dei diritti ai quali le
merci possono andare soggette.
  Prima  di  autorizzare  il rilascio della merce, la dogana procede,
con  le  modalita'  indicate nel precedente comma, al prelevamento di
altri   campioni,   dei  quali  dovra'  curare  la  conservazione  in
previsione    della    eventuale    instaurazione   di   procedimenti
amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali.
  Il  risultato  di analisi o di esame tecnico deve essere notificato
all'operatore.  Ove  questi  non  richieda, entro trenta giorni dalla
notifica,  la  ripresa  del contraddittorio, il risultato predetto si
intende   accettato   e   su   tale   base  la  dogana  procede  alla
riliquidazione dei diritti ed agli altri adempimenti di cui al quarto
comma  dell'art.  59; se i diritti liquidati provvisoriamente in base
alla  dichiarazione  risultano  maggiori di quelli dovuti, la dogana,
promuove d'ufficio la procedura per il relativo rimborso.