Art. 62. (Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite per via mare) La dogana ha facolta' di consentire che le operazioni doganali relative a merci di ogni specie giunte o spedite per via di mare possano essere eseguite a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco, o dopo lo imbarco, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) il carico della nave o di ciascun serbatoio o stiva sia costituito da merce di unica qualita' e di facile riconoscimento; b) sussistano elementi dai quali possa fondatamente dedursi che la quantita' di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o stiva corrisponda a quella risultante dai documenti relativi al carico. L'operazione a bordo della nave puo' essere effettuata anche quando per il riconoscimento della merce occorra procedere all'analisi di campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni del precedente articolo. Le merci estere nazionalizzate a bordo della nave, anche se di bandiera straniera, anziche' essere sbarcate possono proseguire con la medesima nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di sbarco sono considerate merci estere; per esse devono essere pagati i relativi diritti doganali, fatta salva l'applicazione di penalita', ove ne ricorrano gli estremi.