Art. 62.
(Operazioni doganali relative a merci  arrivate  o  spedite  per  via
                                mare)

  La  dogana  ha  facolta'  di  consentire che le operazioni doganali
relative  a  merci  di  ogni  specie giunte o spedite per via di mare
possano  essere  eseguite  a  bordo della nave, rispettivamente prima
dello  sbarco,  o  dopo  lo  imbarco,  quando  ricorrano  le seguenti
condizioni:
    a)  il  carico  della  nave  o  di  ciascun serbatoio o stiva sia
costituito da merce di unica qualita' e di facile riconoscimento;
    b)  sussistano  elementi dai quali possa fondatamente dedursi che
la  quantita' di merce contenuta nella nave od in ciascun serbatoio o
stiva  corrisponda  a  quella  risultante  dai  documenti relativi al
carico.
  L'operazione a bordo della nave puo' essere effettuata anche quando
per  il  riconoscimento  della merce occorra procedere all'analisi di
campioni di essa; in tali casi si rendono applicabili le disposizioni
del precedente articolo.
  Le  merci  estere  nazionalizzate  a  bordo della nave, anche se di
bandiera  straniera,  anziche' essere sbarcate possono proseguire con
la  medesima  nave per altri porti dello Stato sotto osservanza delle
disposizioni  doganali  prescritte  per  il  cabotaggio. Le eventuali
eccedenze  riscontrate  nel  porto  di  sbarco sono considerate merci
estere;  per  esse  devono essere pagati i relativi diritti doganali,
fatta  salva  l'applicazione  di  penalita',  ove  ne  ricorrano  gli
estremi.