Art. 63.
                        (Visite di controllo)

  Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o
del  vettore,  i  capi degli uffici doganali od i funzionari all'uopo
delegati   possono  procedere  di  propria  iniziativa  a  visite  di
controllo  saltuarie,  sia  sulle  merci  gia' visitate in tutto o in
parte,  sia su quelle non visitate a norma dell'art. 59, terzo comma.
Le  visite  di  controllo devono essere sempre eseguite quando ne sia
fatta  motivata  richiesta  dai  militari  della guardia di finanza a
norma dell'art. 21 e dagli operatori interessati.
  La  disposizione  del  primo  comma  si applica anche in materia di
prelevamento di campioni per l'analisi.