Art. 64.
               (Procedura eccezionale di accertamento)

  In  casi  straordinari  di  necessita' e di urgenza e limitatamente
alla  durata di tali evenienze il capo del compartimento doganale, su
proposta   del  capo  della  circoscrizione  doganale  ed  informando
tempestivamente   il   Ministero,   puo'  impartire  disposizioni  ai
funzionari  doganali  incaricati affinche', senza la osservanza delle
normali  procedure  e  con  l'adozione  di adeguate cautele, le merci
abbiano l'esito doganale voluto dagli operatori sulla sola base della
presentazione   della   dichiarazione,   corredata  della  prescritta
documentazione  e della prova dell'avvenuto pagamento o cauzionamento
dei  diritti doganali gravanti sulle merci stesse. Anche in tali casi
possono, ove se ne ravvisi la necessita', essere compiuti i controlli
saltuari previsti nel precedente articolo.